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Vendita proprio fondo – SUAP

19 Aprile 2011

VENDITA PROPRIO FONDO

 

definizione di attività di vendita:

gli imprenditori singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;

 

Che forme di vendita possono essere svolte:

le forme di vendita sono principalmente tre, la prima è la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la seconda è la vendita dei prodotti  al pubblico su aree pubbliche in forma fissa, mentre la tersa  riguarda la vendita diretta su aree private o in locali aperti al pubblico;

Condizione essenziale per l’esercizio dell’attività  di vendita:

i prodotti venduti debbono provenire in misura prevalente dalla propria azienda agricola;

 

Normative di riferimento:

  • legge 09 febbraio 1963 n. 59/63;
  • decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  • legge 11 marzo 2006, n. 81 art. 2 – quinquies;
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