Informazioni sulla T.A.S.I
SETTORE IV
ECONOMICO – FINANZIARIO – PATRIMONIO E DEMANIO
SERVIZIO TRIBUTI LOCALI
INFORMAZIONI SULLA TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) – Anno 2020
La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – Legge di Bilancio 2020 – ha portato importanti novità in merito alla fiscalità locale ed in particolare il comma 738 – ha abolito, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della componente TARI (Tassa Rifiuti) che non subisce cambiamenti – ed ha istituito la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI.
Per l’anno d’imposta 2019 il contribuente dovrà effettuare il calcolo e il pagamento dell’imposta utilizzando le aliquote e le detrazioni già in vigore dall’anno 2015.
NOVITA’ TA.S.I. 2019
La legge di stabilità 2016 (art.1 comma14 lettera b) ha escluso l’abitazione principale e sue pertinenze dal campo di applicazione TASI ad eccezione degli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9. Tale esclusione opera anche sulle fattispecie assimilate per legge e pre regolamento comunale.
ALIQUOTE TASI
ALIQUOTA | TIPOLOGIA IMMOBILI | CODICE TRIBUTO |
1,0 per mille |
Fabbricati rurali strumentali | 3959 |
1,0 per mille |
Abitazione principale Categoria A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3958 |
2,5 per mille | Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 3961 |
ESENTE | Abitazione principale e pertinenze nonchè le fattispecie ad essa assimilate | 3958 |
ESENTE | Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni |
3958 |
ESENTE | Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | 3958 |
ESENTE | Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | 3958 |
ESENTE | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari | 3958 |
0 per mille | Tutti i fabbricati e le aree edificabili assoggettati ad aliquota imu del 10,60 per mille | 3961 3960 |
0 per mille | Alloggi regolarmente assegnati ATER | 3961 |
SCADENZE
- Acconto 17 GIUGNO 2019.
- Saldo entro il 16 DICEMBRE 2019.
COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO
Il versamenti dovuti possono essere effettuati mediante il modello F24 (pagabile in ogni banca e in ogni ufficio postale) utilizzando i seguenti codici tributo da inserire nella “SEZIONE IMU (ICI) E ALTRI TRIBUTI LOCALI” – CODICE COMUNE H647 o tramite il bollettino di c/c appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali.
PAGAMENTO DELLA TASI PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
L’ articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, stabilisce che:
- a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non sono dovute ne l’IMU nè la TASI.
Si rammenta ai contribuenti che per l’applicazione delle agevolazioni deve essere presentata apposita dichiarazione a pena di decadenza dell’agevolazione stessa.
CALCOLO DELLA TASI DOVUTA PER IL 2019
Attraverso il link sottostante CALCOLO IUC, servizio messo a disposizione da Anutel, è possibile per i contribuenti calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2019