ORDINANZA N.04 DEL 27 FEBBRAIO 2009
26 Febbraio 2009
Settore Servizi Sociali e Sanità
Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Sabaudia.
- È obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (Legge n.281/91, DPCM 28.02.2003, Ordinanza Ministeriale 06.08.2008) e regionale (L.R. 34/97) e dalla presente ordinanza.
- Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, comunque, entro il 31 MARZO 2009.
- Per l’adempimento di cui al comma 2, il proprietario o il detentore deve rivolgersi esclusivamente ad un veterinario libero professionista accreditato presso l’Azienda USL e abilitato ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
- I veterinari, che provvedono all’applicazione del microchip, devono contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
- Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, comunque, entro il 31 MARZO 2009.
- La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge n. 281/91 e alla L.R. 34/1997, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all’anagrafe canina.
- I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
- È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.
- Il costo per l’esecuzione dell’intervento è regolato da ciascun libero professionista, mentre per la registrazione alla Banca Dati Regionale il proprietario del cane dovrà effettuare un versamento di € 8,00 (otto/00) sul CC 10753044 intestato all’Azienda USL di Latina; analoga tassa, di pari importo, sarà richiesta dalla ASL sia per l’eventuale passaggio di proprietà del cane, che per la cancellazione dall’Anagrafe canina regionale.
- All’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. e del Comando di Polizia Municipale Locale. La Polizia Municipale Locale è dotata di un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
- Chiunque viola le disposizioni:
- dell’art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 comma 2 della legge regionale n.34/97;
- dell’art. 2 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L.
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