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ORDINANZA N.04 DEL 27 FEBBRAIO 2009

26 Febbraio 2009

Settore Servizi Sociali e Sanità

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Sabaudia.

  1. È obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (Legge n.281/91, DPCM 28.02.2003, Ordinanza Ministeriale 06.08.2008) e regionale (L.R. 34/97) e dalla presente ordinanza.
  2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, comunque, entro il 31 MARZO 2009.
  3. Per l’adempimento di cui al comma 2, il proprietario o il detentore deve rivolgersi esclusivamente ad un veterinario libero professionista accreditato presso l’Azienda USL e abilitato ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
  4. I veterinari, che provvedono all’applicazione del microchip, devono contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
  5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, comunque, entro il 31 MARZO 2009.
  6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge n. 281/91 e alla L.R. 34/1997, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all’anagrafe canina.
  7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
  8. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.
  9. Il costo per l’esecuzione dell’intervento è regolato da ciascun libero professionista, mentre per la registrazione alla Banca Dati Regionale il proprietario del cane dovrà effettuare un versamento di € 8,00 (otto/00) sul CC 10753044 intestato all’Azienda USL di Latina; analoga tassa, di pari importo, sarà richiesta dalla ASL sia per l’eventuale passaggio di proprietà del cane, che per la cancellazione dall’Anagrafe canina regionale.
  10. All’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza del Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. e del Comando di Polizia Municipale Locale. La Polizia Municipale Locale è dotata di un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
  11. Chiunque viola le disposizioni:
    • dell’art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 comma 2 della legge regionale n.34/97;
    • dell’art. 2 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L.
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