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Ordinanza N.3/2010

22 Settembre 2010

ORDINANZA BALNEARE N° 03/2010

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio Marittimo

VISTA l’Ordinanza n° 22 del 23-04-2007 emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma “Norme sulla navigazione da diporto”;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare n° 61/2010 del 03/06/2009 emessa dall’Autorità Marittima Circondariale di Anzio;

VISTA l’Ordinanza n° 01/2010 emessa dall’Ufficio Ambiente e Demanio Marittimo comunale – recante la individuazione delle zone idonee alla balneazione;

VISTA la Ordinanza balneare comunale n. 02/2010 emessa dall’Ufficio Ambiente e Demanio Marittimo comunale;

VISTA la nota a firma di Confesercenti Latina prot. 24348/2010, con apposto visto a firma del Sindaco di Sabaudia, acquisita al prot. S.A. 2017/2010

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli att. 27, 28, 59 e 524  del relativo Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;

l’art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;

l’art.77, comma 2°, della Legge Regionale Lazio n.14/99;

la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzione  sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa”.

le Deliberazioni della Giunta Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001;

le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – con circolari nn. 10, 12, e 22 – serie 1 – titolo : Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07-05-1994, 20-05-1994- e 10-04-1995;

le direttive da ultimo emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;

la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo” Riforma della legislazione nazionale del turismo”;

il D.P.R. 08-06-1982, n° 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

la Legge 28-03-1991 n° 112, recante “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;

il D.M. 27-02-1987, n° 171 relativo alla “Disciplina del Commercio Ambulante”;

la Legge 25-08-1991, n° 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16-10-1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

il D.Lgs. 03-04-2006  n°152, “Norme in materia ambientale”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25-05-1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;

la Circolare n° 03 del 22- maggio 2002 –  Regione Lazio – Demanio Marittimo – Ass.to Cultura Sport e Turismo;

l’Art. 650 del Codice Penale;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007);

il Regolamento Regionale n. 11/2009;

la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

ORDINA :

ART.1

per disposizione del Sindaco, l’articolo n.2 , punto 2.3, della Ordinanza Balneare n.02/2010, è modificato nel modo seguente:

2.3  Durante la stagione balneare e sino a tutto il termine del 30 settembre, i soggetti concessionari e/o gestori di stabilimenti balneari sono tenuti ad assicurare, presso i tratti di litorale di rispettiva competenza, la presenza e funzionalità negli orari di balneazione di tutti i servizi ed apprestamenti di assistenza e salvataggio prescritti in materia di sicurezza e presidio alla balneazione dalle competenti Autorità Marittime, a mezzo delle vigenti Ordinanze di specie e/o atti regolamentari.

I titolari dei manufatti di supporto di tipo “B” di cui al vigente PUA (chioschi posizionati presso le piazzole della S.C. Lungomare Pontino), sono tenuti ad esercitare le attività balneari sino al 12 settembre; qualora gli stessi intendano avvalersi della possibilità di cessare le attività commerciali successivamente a tale data e prima del 30 settembre,  in alternativa al mantenimento in funzione dei servizi di assistenza e salvataggio di cui sopra,  possono  procedere alla istallazione  – presso il tratto di arenile libero ascritto con oneri di presidio ai sensi della autorizzazione alla istallazione del chiosco di pertinenza – dei cartelli monitori di cui all’art.11 della Ordinanza Balneare n.61/2010 della Capitaneria di Porto di Anzio, recanti la seguente scritta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco):

»ATTENZIONE!  BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO»—

 (»WARNING! LIFEGUARD SERVICES NOT AVAILABLE. BATH AT OWN RISK! » —-

“AVVERTISSEMENT! PAS DE SERVICES DE SAUVETAGE. BAIGNADE A’ VOTRE PROPRE RISQUE ! » —–

»CUIDADO! NO HAY SERVICIO DE SALVAVIDAS. NADAR A VUESTRO RIESGO!» —-

 « ACHTUNG ! MANN KANN BADEN WEIL ES GIBT KEINEN BADMEISTER »).

I cartelli (dimensioni minime altezza = m.0.60,  larghezza = m.0.60),  devono essere conformi, per tipologia ai cartelli monitori posizionati dal Comune presso le spiagge libere; inoltre, al momento della cessazione del servizio di assistenza e salvataggio a mezzo di personale, devono risultare già istallati.

I cartelli devono rimanere in sede sino al termine del 30 settembre; gli Operatori devono effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica e se del caso, attivarsi per l’immediato ripristino.

La cessazione delle attività commerciali e la eventuale cessazione dei servizi di assistenza e salvataggio prima del 30 settembre devono essere comunicate con congruo preavviso al Comune (Ufficio Demanio Marittimo e Sportello Unico Attività Produttive); nel secondo caso deve essere contestualmente dichiarata, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, art.47 la avvenuta istallazione dei cartelli monitori sopra richiamati; alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione fotografica attestante la avvenuta istallazione.

 ART.2

Gli ulteriori contenuti della Ordinanza Balneare n.02/2010 si intendono confermati.

ART.3

La presente Ordinanza è notificata a:

  1. 1.      Tutti i soggetti concessionari di aree demaniali marittime e titolari di punti di assistenza alla balneazione;
  2. 2.      Ente Parco Nazionale del Circeo;
  3. 3.      Coordinamento Territoriale per l’Ambiente Parco Nazionale del Circeo;
  4. 4.      Autorità Circondariale Marittima di Anzio – Delegazione di Spiaggia di Sabaudia;
  5. 5.      Comando Guardia di Finanza Sabaudia;
  6. 6.      Stazione Carabinieri Sabaudia;
  7. 7.      Comando Polizia Municipale;
  8. 8.      S.I.B. Sabaudia.

e comunicata per conoscenza a:

  1. 1.      Autorità Circondariale Marittima Anzio – Circolare;
  2. 2.      Comando Guardia di Finanza Squadriglia Navale Anzio – Via Porto Innocenziano Anzio;
  3. 3.      Stazione Carabinieri Borgo Grappa;
  4. 4.      Agenzia delle Dogane Gaeta;
  5. 5.      Polizia Squadra Nautica c/o Commissariato di Terracina;
  6. 6.      Prefettura di Latina;
  7. 7.      Regione Lazio – Ass.to Promozione Cultura, Spettacolo, Sport, Demanio;
  8. 8.      Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell’Ambiente;
  9. 9.      Vigili del Fuoco Latina;

10.  F.I.B.A. – Via Stradivari n°7 – 04100 Latina;

11.  Agenzia del Demanio Filiale Lazio sede di Roma

Sabaudia, 10/09/2010

Il capo Settore Ambiente e Demanio Marittimo   

Ing. Gianfranco Crippa                        

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