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Ordinanza n.27 – Pubblica incolumita’

22 Dicembre 2010

ORDINANZA DEL SINDACO n.   27      del   21/12/2010        

  

Oggetto: Misure per la pubblica incolumità e di profilassi fitosanitaria per il contenimento dal Rhynchophorus ferrugineus (“Punteruolo rosso” delle palme).

IL SINDACO

Richiamate

le prerogative ascritte al Sindaco – ai sensi dell’art. n. 54 del DLgs.267/2000 e smi come novellato dal D.L. n.92/2008, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge n.125/2008 – relativamente alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

richiamati

i contenuti del Decreto del Ministero dell’Interno in data 05/08/2008, recante all’oggetto : “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco”, in base al quale il Sindaco interviene, tra l’altro, per “..prevenire e contrastare…le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità o determinano lo scadimento della qualità urbana”;

preso atto,

dei contenuti della nozione dei concetti di “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”, così come precisati nel predetto decreto;

visto

il decreto del MIPAAF 9/11/2007, concernente: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007”,;

visti

i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. A6505 del 29/11/2010 della Regione Lazio, Direz. Regionale Agricoltura  – Servizio Fitosanitario,  recante all’oggetto : “D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus – nuova delimitazione delle aree infestate anno 2010”;

preso atto

che la stessa individua il Comune di Sabaudia tra le “zone di insediamento” del Punteruolo Rosso ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a) del D.M. 9/11/2007 e definisce modalità di fronteggiamento e contenimento fitosanitario della infezione indotta dall’insediamento del parassita Rhynchophorus ferrugineus;

che inoltre la Determina regionale in questione avalla il ricorso, da parte delle Amministrazioni Comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9/11/2007 e del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, alla emanazione di atti per la attuazione delle misure di profilassi prescritte ed al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

considerato

che, ai sensi e per gli effetti del decreto MIPAAF 9/11/2007, il punteruolo rosso è organismo nocivo da sottoporre a interventi volti al suo contenimento e che all’osservanza di tali obblighi sono tenuti i proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, con oneri a proprio carico, ai sensi dell’art. 11 dello stesso Decreto Ministeriale e dell’art. 56 del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005; 

considerato

che non essendo la ricerca dei mezzi di contrasto all’infezione ancora pervenuta ad una forma di debellazione definitiva, appare comunque necessario provvedere alla attuazione di provvedimenti opportunamente mirati alla circoscrizione ed attenuazione del fenomeno, con particolare riguardo alle situazioni di maggiore criticità;

ritenuto

pertanto di ricorrere agli strumenti previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. A6505 del 29/11/2010 per disciplinare la attuazione delle misure fitosanitarie prescritte dall’Ente Regionale da parte dei soggetti privati e/o conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, nonché dello stesso Ente Comunale per quanto di sua competenza;

considerato

che in particolare, per quanto alle essenze di palma presenti presso i parchi e le aree verdi comunali, appare opportuno porre in essere misure atte a scongiurare, nei limiti del possibile, potenziali pregiudizi alla pubblica incolumità, con riguardo a fenomeni di instabilizzazione del tronco/capitello di piante infette, al determinarsi di standards di igienicità inadeguati in aree soggette a pubblica fruizione, per effetto del frequente distacco di fronde, ed alle conseguenti oggettive condizioni di scadimento della qualità urbana presso i parchi e le aree verdi pubbliche;

VISTI

Lo Statuto Comunale

Il DLgs.267/2000 e smi – ed in particolare l’art.50 e l’art. n. 54 dello stesso così come novellato dal D.L. n.92/2008, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge n.125/08;

l’art. 191 del DLgs.152/06 e smi;

il D.P.R. n.616/977;

la L. 241/90 e smi

la L. n.125/2008

il Decreto del Ministero dell’Interno in data 05/08/2008

la Deliberazione di Giunta Regionale n.390/07

il decreto MIPAAF 9/11/2007

la Determinazione Dirigenziale n. A6505 del 29/11/2010 della Regione Lazio, Direz. Regionale Agricoltura  – Servizio Fitosanitario;

ORDINA :

ai sensi dei combinati disposti degli artt. artt. nn. 50 e  54 del DLgs. 267/2000 e smi,

  1. è fatto obbligo a tutti i soggetti privati proprietari e/o conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, di attuare le misure fitosanitarie per il fronteggiamento del Rhynchophorus ferrugineus (“Punteruolo rosso” delle palme), così come individuate nella Determinazione Dirigenziale n. A6505 del 29/11/2010 della Regione Lazio, Direz. Regionale Agricoltura-Servizio Fitosanitario e nei relativi allegati, reperibili presso il sito internet http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb area tematica Servizio fitosanitario regionale,sezione Determinazioni, secondo le modalità attuative come dalla stessa Determinazione disciplinate;
  2. tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato Decreto Ministeriale 9/11/2007e dell’art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.
  3. per ragioni di tutela della pubblica incolumità e degli standards igienico-sanitari delle aree verdi pubbliche, le essenze di palma di pubblica proprietà infette dall’organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus (“Punteruolo rosso”) presenti presso le aree di proprietà comunale, possono essere abbattute a mezzo degli uffici comunali competenti, se del caso, anche in carenza di preventivo assenso degli Enti dotati di competenze a carattere igienico-sanitario, ambientale, territoriale, vincolistico concorrenti sul territorio;

  DISPONE

  1. a tale ultimo riguardo, in via di tutela preventiva, di provvedere tempestivamente all’abbattimento e conforme rimozione di n.8 esemplari di palma infetti da punteruolo rosso situati presso le aree verdi pubbliche della località Bella Farnia, lottizzazione ex Pagano e n.1 sito presso B.go S.Donato centro, che appaiono in condizioni di precaria stabilità;
  2. di provvedere alla comunicazione del il presente provvedimento ai seguenti uffici : Ufficio di Segreteria Comunale, Settore Polizia Locale, Area Tecnica : Settore Ambiente, Area Amministrativa : Settore Agricoltura e Settore Servizi sociali e sanità – ed altresì, per opportuna conoscenza ed ai fini della vigilanza in ordine al rispetto della stessa, agli Organi preordinati al controllo/tutela del territorio sotto elencati:

­   Uffici della Prefettura di Latina

­   Ente Parco del Circeo- Sabaudia

­   Corpo Forestale dello Stato – Comando Territoriale per l’Ambiente  di Sabaudia

­   Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano – Borgo Fogliano

­   Provincia di Latina, Settore Ambiente

 

INFORMA

  1. la presente ordinanza è emessa ai sensi del combinato disposto dell’art.50 e dell’art. 54 del DLgs.267/2000, come novellato dal D.L. n.92/2008, a sua volta convertito, con modificazioni, nella legge n.125/2008, avendosi altresì riguardo ai contenuti del Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
  2. il presente provvedimento è pubblicato presso l’Albo Comunale e presso il sito internet www.comune.sabaudia.latina.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati  e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8 co-3 della L.241/90;
  3. informazioni e dettagli in ordine alla Determinazione Dirigenziale n. A6505 del 29/11/2010 della Regione Lazio, Direz. Regionale Agricoltura-Servizio Fitosanitario e relativi allegati sono reperibili presso il sito internet regionale presso il sito internet http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb area tematica Servizio fitosanitario regionale,sezione Determinazioni;
  4. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9) 

IL SINDACO             

MAURIZIO LUCCI            

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