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Imposta Municipale Unica

24 Aprile 2012

SETTORE IV – FINANZE E TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI LOCALI

INFORMAZIONI SULL’IMU PER L’ANNO 2018

Per l’anno d’imposta 2018 il contribuente dovrà effettuare il calcolo e il pagamento dell’imposta utilizzando le
aliquote deliberate già in vigore dall’anno 2015:

  • 5 per mille quale aliquota ridotta da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione
    principale e sue pertinenze (massimo una pertinenza di categoria C6, una pertinenza di
    categoria C2 e una pertinenza di categoria C7) che sono accatastate in categoria A/1, A/8 e
    A/9; 
  • 7,6 per mille quale aliquota ordinaria da applicare sui terreni agricoli
  • 10,6 per mille quale aliquota ordinaria da applicare su tutti gli altri immobili e sulle aree
    fabbricabili.
  • 10 per mille quale aliquota da applicare sugli immobili strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti e professioni, rientranti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e i fabbricati di categoria D, con esclusione dei D/5, a condizione che siano utilizzati in via esclusiva per l’esercizio delle suddette attività direttamente dal soggetto passivo, che li detiene a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e che sarà obbligato alla presentazione di dichiarazione IMU al fine di poter usufruire dell’agevolazione a pena di decadenza del beneficio;
  • Detrazione per abitazione principale e fattispecie assimilate: € 200,00

SCADENZE:

– Acconto entro il 18 GIUGNO 2018
– Saldo entro il 17 DICEMBRE 2018

I pagamenti dovuti possono essere effettuati mediante il modello F24
(pagabile in ogni banca e in ogni ufficio postale) utilizzando i
seguenti codici tributo da inserire nella “SEZIONE IMU (ICI) E ALTRI
TRIBUTI LOCALI” – CODICE COMUNE H647.

CODICE TRIBUTO

DESCRIZIONE

ENTE RISCOSSORE

3912

IMU – imposta municipale propria su abitazione principale

e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011

COMUNE

3914

IMU – imposta municipale propria per i terreni

COMUNE

3916

IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili

COMUNE

3918

IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati

COMUNE

3925

IMU – imposta municipale propria immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D (compresi i fabbricati rurali ad uso
strumentale classificati nel gruppo catastale D)

STATO
3930

IMU – imposta municipale propria immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento

COMUNE

La legge di stabilità 2013 (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha “riservato al Comune il gettito dell’IMU derivante dai terreni agricoli, dalle aree edificabili, dalle abitazioni principali e dagli altri fabbricati non compresi nel gruppo catastale D mentre ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille. Ne consegue che per tali immobili, la cui aliquota è fissata dal Comune di Sabaudia al 10,00 o al 10,60 per mille l’imposta va suddivisa applicando alla base imponibile:


  • l’aliquota “standard” dello 7,60 per mille a favore dello Stato – codice tributo 3925
  • l’aliquota del 2,40 o del 3,00 per mille a favore del Comune – codice tributo 3930.

IMU 2018


1. Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria (10,60 per mille) con una riduzione al 50% della base imponibile, a condizione che siano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato:

• comodante e comodatario devono essere parenti di 1° grado: genitori e figli;

• la riduzione è esclusa in caso di immobili di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, sia quando a questa categoria appartenga l’immobile concesso in comodato, sia quando vi appartenga l’altro immobile posseduto dal comodante;

• il comodante deve possedere in Italia un solo immobile ad uso abitativo (quello concesso in comodato) oltre, eventualmente, l’immobile che utilizza come propria abitazione principale. Il possesso di ulteriori immobili non abitativi (terreni, pertinenze, ecc.) non rileva e non pregiudica l’esclusione;

• il comodante deve essere residente anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

• il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale;

• il contratto di comodato deve essere registrato sia se stipulato in forma scritta che orale. Ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del contratto;

• le pertinenze dell’immobile concesso in comodato – esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 – beneficiano della riduzione, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Il godimento dell’agevolazione è subordinato al contemporaneo possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma.

L’agevolazione si applica in rapporto al periodo dell’anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste.

La riduzione non è invece fruibile:

– se si possiedono 3 o più immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale);
– se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi;

– se il contribuente/comodante risiede in un comune diverso dal comune di Sabaudia;

– se il contribuente/comodante risiede all’estero;

– se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario;

– il comodato è stipulato tra soggetti aventi parentela oltre il primo grado (per esempio il comodato tra nonni e nipoti non consente di godere della riduzione).

2. IMU Terreni agricoli. Sono completamente esentati i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali con iscrizione previdenza agricola. Non sono esenti i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

3. IMU Immobili locati a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Nel comune di Sabaudia pertanto l’aliquota pari al 10,60 per mille è ridotta al 7,95 per mille.

I Contribuenti interessati alle agevolazioni previste ai punti 1 e 3 devono provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell’anno successivo (30 Giugno 2018) per poterne usufruire. La mancata presentazione rende inapplicabile il beneficio.

Calcolo dell’IMU dovuta per il 2018

Attraverso l’immagine sottostante CALCOLO IMU, servizio messo a disposizione da Anutel, è possibile per i contribuenti calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2018.



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