Impatto acustico – SUAP
9 Maggio 2012
Impatto Acustico
La scia per spettacoli e trattenimenti non necessita’ piu’ (legge monti) ma se lo spettacole e trattenimento consiste in un attivita’ rumorosa (es. musica all’interno dei locali) allora: l’interessato deve produrre:
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Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico alla quale bisogna allegare una relazione di impatto acustico da un tecnico abilitato.
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presentarla al comune intanto l’interessato puo’ iniziare l’intrattenimento musicale
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il comune se in sede ha un ufficio ambiente con un tecnico esperto in acustica, questi esprime un parere
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se il comune non ha l’ufficio ambiente e cmq un tecnico esperto in acustica, il comune invia l’autocertificazione e la relazione di impatto acustico all’arpa la quale valuta la documentazione ed esprime il parere.
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se l’ufficio ambiente del comune o dell’arpa dopo aver analizzato la documentazione esprime parere favorevole allora l’interessato puo’ continuare l’intrattenimento musicale
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se esprime parere negativo o sfavorevole comunica al comune il quale emette provvedimento nei confronti dell’interessato al fine di adeguare il locale
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