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Impatto acustico – SUAP

9 Maggio 2012

Impatto Acustico

 

La scia per spettacoli e trattenimenti non necessita’ piu’ (legge monti) ma se lo spettacole e trattenimento consiste in un attivita’ rumorosa (es. musica all’interno dei locali) allora: l’interessato deve produrre:

  1. Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico alla quale bisogna allegare una relazione di impatto acustico da un tecnico abilitato.
  2. presentarla al comune intanto l’interessato puo’ iniziare l’intrattenimento musicale
  3. il comune se in sede ha un ufficio ambiente con un tecnico esperto in acustica, questi esprime un parere
  4. se il comune non ha l’ufficio ambiente e cmq un tecnico esperto in acustica, il comune invia l’autocertificazione e la relazione di impatto acustico all’arpa la quale valuta la documentazione ed esprime il parere.
  • se l’ufficio ambiente del comune o dell’arpa dopo aver analizzato la documentazione esprime parere favorevole allora l’interessato puo’ continuare l’intrattenimento musicale
  • se esprime parere negativo o sfavorevole comunica al comune il quale emette provvedimento nei confronti dell’interessato al fine di adeguare il locale

 

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