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Vendite Straordinarie – Suap

21 Marzo 2011

 

VENDITE STRAORDINARIE

 

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali.

In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo originario, dello sconto e del ribasso espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/98 – L.R. 33/99;

 

Vendite di liquidazione

Durata massima sei settimane con comunicazione da inviare al Comune almeno 20 giorni prima dell’inizio:

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per:

– cessazione attività;

– cessione dell’azienda o suo trasferimento in altro locale;

– trasformazione, manutenzione o rinnovo delle attrezzature (queste ultime sono vietate nel mese di dicembre o nei trenta giorni che precedono i saldi e prevedono l’obbligo di chiusura per almeno 15 giorni al termine della vendita straordinaria).

 

E’ possibile porre in vendita solo merci già presenti nell’esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci si di altra provenienza che in conto vendita.

MODULISTICA: “LIQUIDAZIONE” (fine pagina)

  

Vendite promozionali

possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell’intero arco dell’anno e possono riguardare tutta o una parte dei prodotti presenti all’interno dell’esercizio commerciale.

Va inviata comunicazione al Comune  almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita stessa a meno che non siano prodotti alimentari.

E’ vietato effettuare vendite promozionali dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, delle pellicceria e della biancheria nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione ed è vietato in tale periodo effettuare inviti alla clientela per proporre condizioni favorevoli di acquisto attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compreso volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.

 

MODULISTICA: “VENDITA  PROMOZIONALE” (fine pagina)

 

Vendite di fine stagione o saldi

Si effettuano  dal 6 gennaio, per sei settimane consecutive, per la stagione invernale e dal primo sabato di luglio, per sei settimane consecutive, per la stagione estiva.

Non è necessario inviare alcuna comunicazione.

E’ possibile porre in vendita solo merci già presenti nell’esercizio commerciale o nei relativi magazzini.

 Le espressioni di “vendite di fine stagione o saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, delle pellicceria e della biancheria.

  

VENDITE SOTTOCOSTO

 

Descrizioni

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’I.V.A. e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Le vendite sottocosto sono soggette ad alcune limitazioni. Esse, infatti, devono essere comunicate al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso di ogni anno solare. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l’altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno.

Inoltre il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta (per referenza è inteso il prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo)

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 31.03.199, n. 114 – D.P.R. 06.04.01 N. 218

In deroga alle norme sopra indicate è consentito effettuare la vendita sottocosto per:

– Prodotti alimentari freschi e deperibili;

– Prodotti alimentari qualora manchino tre giorni alla scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine di conservazione;

– Prodotti tipici delle festività nazionali trascorsa la data della loro celebrazione;

– Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa delle modifiche della nuova tecnologia;

– Prodotti non alimentari difettati ma non deteriorati.

E’ inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di.

– Ricorrenza dell’apertura esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;

– Apertura di un nuovo esercizio commerciale; ristrutturazione totale dei locali.

  

Non è consentita la vendita sottocosto per:

– Commercio all’ingrosso;

– Spacci interni;

– Forme speciali di vendita

– Commercio su aree pubbliche.

 

Cosa occorre

Comunicare al Comune dove è ubicato l’esercizio

 

Tempi

La comunicazione va presentata almeno 10 gg. prima

 

MODULISTICA: “VENDITA SOTTO COSTO” (fine pagina) 

  

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