Agricoltura – Suap
8 Marzo 2011
SETTORE AA.PP.
SERVIZIO AGRICOLTURA
Definizione di attività agrituristica:
per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Chi può essere addetto allo svolgimento dell’attività agrituristica:
possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica e sono considerati lavoratori agricoli l’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonchè i lavoratori dipendenti della azienda agricola,che prestano la propria attività a tempo determinato, indeterminato e parziale.
Quali locali sono utilizzabili per l’attività agrituristica:
per l’esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonche gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
Condizione essenziale per l’esercizio dell’attività agrituristica:
l’iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, è condizione necessaria per la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività “SCIA”;
Normative di riferimento:
- legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- legge regionale 02 novembre 2006 n. 14;
- Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9;
- D.G.R. 11 luglio 2008 n. 506;
- D.C.P. 28 luglio 2008 n. 45;
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