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Agricoltura – Suap

8 Marzo 2011

SETTORE AA.PP.

SERVIZIO AGRICOLTURA

  

Definizione di attività agrituristica:

 

per attività di  agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

 

Chi può essere addetto allo svolgimento dell’attività agrituristica:

possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica e sono considerati lavoratori agricoli  l’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonchè i lavoratori dipendenti della azienda agricola,che prestano la propria attività a tempo determinato, indeterminato e parziale.

 

Quali locali sono utilizzabili per l’attività agrituristica:

per l’esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonche gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

 

Condizione essenziale per l’esercizio dell’attività agrituristica:

l’iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, è condizione necessaria per la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività “SCIA”;

 

Normative di riferimento:

  • legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  • legge regionale 02 novembre 2006 n. 14;
  • Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9;
  • D.G.R. 11 luglio 2008 n. 506;
  • D.C.P. 28 luglio 2008 n. 45;

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