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ORDINANZA BALNEARE

22 Luglio 2010

ORDINANZA BALNEARE N° 02/2010

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio Marittimo 

VISTA l’Ordinanza n° 22 del 23-04-2007 emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma “Norme sulla navigazione da diporto”;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare n° 61/2010 del 03/06/2009 emessa dall’Autorità Marittima Circondariale di Anzio;

VISTA la previgente ordinanza balneare comunale n. 02/2009 emessa dall’Ufficio Ambiente e Demanio Marittimo comunale; 

VISTA l’Ordinanza n° 01/2010 emessa dall’Ufficio Ambiente e Demanio Marittimo comunale – recante la individuazione delle zone idonee alla balneazione;

RITENUTO necessario, in attuazione e integrazione delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità Marittima Circondariale, concorrere a disciplinare l’esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza per materia e per territorio di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli att. 27, 28, 59 e 524  del relativo Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;

l’art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;

l’art.77, comma 2°, della Legge Regionale Lazio n.14/99;

la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzione  sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa”.

le Deliberazioni della Giunta Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001;

le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – con circolari nn. 10, 12, e 22 – serie 1 – titolo : Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07-05-1994, 20-05-1994- e 10-04-1995;

le direttive da ultimo emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;

la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo” Riforma della legislazione nazionale del turismo”;

il D.P.R. 08-06-1982, n° 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

la Legge 28-03-1991 n° 112, recante “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;

il D.M. 27-02-1987, n° 171 relativo alla “Disciplina del Commercio Ambulante”;

la Legge 25-08-1991, n° 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16-10-1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

il D.Lgs. 03-04-2006  n°152, “Norme in materia ambientale”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25-05-1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;

la Circolare n° 03 del 22- maggio 2002 –  Regione Lazio – Demanio Marittimo – Ass.to Cultura Sport e Turismo;

l’Art. 650 del Codice Penale;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007);

il Regolamento Regionale n. 11/2009;

la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 

ORDINA :

tutti i soggetti concessionari di aree del pubblico Demanio Comunale e di titoli demaniali debbono obbligatoriamente esporre la presente Ordinanza, e quella vigente dell’Autorità Marittima Circondariale di Anzio, presso gli ingressi ed in luoghi ben visibili dei rispettivi esercizi pubblici – ed attenersi al rispetto di quanto riportato nei successivi articoli. 

ART.  1 – ACCESSO AL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO

1.1  Tutti i soggetti concessionari di aree Demaniali Marittime del Comune di Sabaudia hanno l’obbligo di garantire il libero accesso al pubblico Demanio Marittimo, per il solo raggiungimento della battigia (fascia di m.l. 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso);

ART.  2 – STAGIONE BALNEARE – DURATA

2.1  la stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre;

2.2  è obbligatorio esercitare le attività di stabilimento balneare dalla data del 1° giugno alla data del 15 settembre;

2.3  in ogni caso, per tutto il periodo della stagione balneare come sopra definito e comunque sino a tutto il termine del 30 settembre, incluso, i soggetti concessionari e/o gestori di stabilimenti balneari/supporti di assistenza alla balneazione – inclusi i chioschi posizionati presso le piazzole della S.C. Lungomare Pontino –  sono tenuti ad assicurare, presso i tratti di litorale di rispettiva competenza, la presenza e piena funzionalità di tutti  i servizi ed apprestamenti di salvataggio prescritti in materia di sicurezza e presidio alla balneazione dalle competenti Autorità Marittime, a mezzo delle vigenti Ordinanze di specie e/o atti regolamentari;

2.4  Ove uno stabilimento balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare o successivamente alla conclusione della stessa, dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio Demanio Marittimo comunale ed all’Autorità Marittima competente, specificando le date e gli orari di apertura. Qualora l’apertura anticipata e/o posticipata preveda unicamente lo svolgimento di  attività di elioterapia, dovrà essere innalzata una bandiera rossa, nonché esposto apposito cartello ben visibile (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: »ATTENZIONE!  BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO»— (»WARNING! LIFEGUARD SERVICES NOT AVAILABLE. BATH AT OWN RISK! » —- »CUIDADO! NO HAY SERVICIO DE SALVAVIDAS. NADAR A VUESTRO RIESGO!» —- “AVVERTISSEMENT! PAS DE SERVICES DE SAUVETAGE. BAIGNADE A’ VOTRE PROPRE RISQUE ! » —– « ACHTUNG ! MANN KANN BADEN WEIL ES GIBT KEINEN BADMEISTER »; 

ART.  3 – ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

3.1  Si rinvia sul punto al successivo art. 11; 

ART. 4 – DIVIETI

Sulle spiagge del territorio del Comune di Sabaudia è fatto divieto di:

4.1        Occupare, la fascia dei 5 metri della battigia, fatta eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;

4.2        Nel periodo compreso tra le ore 19:00 e le ore 09:00 è vietato l’utilizzo della spiaggia ai fini della balneazione;

4.3        lasciare posizionati sulle spiagge libere, ed in quelle libere attrezzate, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, o altre attrezzature comunque denominate;

4.4        occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – salvo quelli di salvataggio – la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza. Quando l’arenile è profondo meno di metri 15,00, l’ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;

4.5        campeggiare;

4.6        transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e controllo del territorio, al soccorso ed alla protezione civile, a quelli addetti alla pulizia degli arenili e allo scarico di merci ed a quelli comunque oggetto di apposita autorizzazione emessa dall’Ente per particolari ragioni;

4.7        Praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.), se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché, nocumento all’igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

4.8        Condurre, per tutta la durata della stagione balneare, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto gli animali utilizzati per funzioni di salvataggio, per ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio – quali cani di salvataggio, cani guida per non vedenti (purché tenuti al guinzaglio), cavalli dei reparti equestri degli Organi di Polizia e controllo del territorio, e/o soggetti dagli stessi scortati, per quanto strettamente necessario. E’ in ogni caso vietata, per tutto l’anno solare, la costante permanenza in sede di animali.

4.9        Tenere ad alto volume di emissione qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (radio, juke-box, cd player, mangianastri); nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 è completamente vietato l’uso degli stessi;

4.10    Esercitare attività a scopo di lucro (oltre quanto conformemente autorizzato);

4.11    accendere fuochi, falò ed esercitare spettacoli pirotecnici; ovvero gli stessi possono essere esercitati previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima Circondariale e della Polizia Locale per quanto agli aspetti di pubblica sicurezza. Nel caso di fuochi pirotecnici di cat. IVa e Va  di cui all’ Allegato A al Decreto 19 settembre 2002, n.272 l’Autorizzazione è rilasciata dalla Polizia Locale, previo assenso dall’Ufficio Demanio Marittimo comunale per quanto connesso agli aspetti demaniali.

4.12    Gettare/abbandonare in mare, sugli arenili, nelle aree dunali e nei camminamenti e percorsi annessi, rifiuti di qualsiasi genere;

4.13    Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione (conformità impianti – L. 46/90).

4.14    Effettuare la pubblicità sulle spiagge  mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche da mezzi di aerei;

4.15    Distendere o tinteggiare reti da pesca;

4.16    Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di Polizia; 

ART.  5 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

5.1         Le strutture balneari in concessione debbono essere garantite al pubblico, per la balneazione, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

5.2         In caso dì vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla recante la scritta – almeno in italiano ed inglese – “ATTENZIONE VENTO PERICOLOSO“; in tale circostanza di pericolo è, comunque, vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. In tali casi i bagnanti devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a cura del personale di servizio dello stabilimen­to, ricorrendo, ove possibile, anche all’impiego di mezzi fonici.

5.3         Ciascun soggetto concessionario o detentore di titoli demaniali ha l’obbligo di curare la perfetta manuten­zione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali da risulta dovranno essere sistemati in ap­positi contenitori chiusi, in attesa dell’asporto – e successivamente conferiti al servizio pubblico di raccolta. Nel conferimento dovrà, a piena cura e responsabilità del conferitore, essere evitata qualsivoglia dispersione, deposito sul suolo all’esterno dei contenitori adibiti alla raccolta. E’inoltre vietato l’abbandono incontrollato o comunque fuori dagli orari e modalità di conferimento stabiliti dai vigenti regolamenti ed ordinanze comunali.

5.4         Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; in particolare, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime: metri lineari 3,5 (trevirgolacinque) tra le file di ombrelloni e metri lineari 2,5 (duevirgolacinque) dall’asse di sostegno di ogni singolo ombrellone.

5.5         Le aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere delimitate – a cura dei concessionari, fatta eccezione della fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia – con si­stema a giorno, di altezza non superiore a metri 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e risulti conforme alle normative regionali in materia.

5.6         Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’in­terno delle aree in concessione, camminamenti sulla spiaggia concessionata, da comunicarsi all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale in conformità al Regolamento Regionale n. 11/2009 – salvo il conseguimento preventivo degli assensi richiesti dalle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici, ambientali e naturalistici, per quanto dalle stesse ritenuto necessario;

5.7         I concessionari/gestori devono esercitare un’effica­ce e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant’altro pos­sa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato, all’Autorità di Polizia Locale, all’Ufficio Demanio Marittimo comunale (tel. 0773-514262) ed all’Ufficio Circondariale Marittimo, ed in attesa di intervento delle autorità preposte, dovranno essere subito apposti cartelli indicanti il pe­ricolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare – con ido­nei segnali – pericoli noti e rischi a carattere permanente.

5.8         Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni e presìdi antincendio, nel rispetto delle vigenti norma­tive in materia.

5.9         Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere predisposto un apposito locale destinato al pronto soccorso. In detto locale do­vranno essere tenute, pronte all’uso, le dotazioni e/o i materiali indicati nella vigente Ordinanza dell’Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio) e dalle norme in materia di igiene e sanità.

5.10     I servizi igienici devono essere collegati alla rete fo­gnaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smalti­mento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

5.11     E’ vietato l’uso di sapone o shampoo, qualora non sia­no utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico;

5.12     I servizi igienici per i diversamente abili, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbo­lo internazionale, per l’immediata identificazione degli stessi.

5.13     E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernotta­mento o per altre attività che non siano attinenti alla balnea­zione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio; i concessionari devono accertare l’assenza di per­sone nelle cabine, e nelle altre strutture prima della chiusura serale;

ART. 6 – DISCIPLINA DELLA PESCA

6.1        Si rinvia sul punto al successivo art. 11;

ART. 7 – DIRITTO DI TRANSITO

7.1        Oltre a quanto indicato al precedente Art. 1, tutti i concessionari del pubblico demanio marittimo devono apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, anche se su strutture private, e sul lato mare, apposita cartellonistica, redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), riportante la seguente dicitura: “l’accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia, e delle aree a libera fruizione”;

ART. 8  – ACQUASCOOTERS O MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI

NOLEGGIO ED UTILIZZO NORME DI COMPORTAMENTO – CORRIDOI DI LANCIO

8.1        Si rinvia sul punto al successivo art. 11;

ART. 9 –  BALNEABILITA’ DELLE ACQUE.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA

9.1        I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere all’ingresso delle aree in concessione ed in un luogo ben visibile agli utenti, apposito cartello – redatto almeno in italiano ed in inglese – che informi sullo stato di balneabilità delle acque come disciplinato dalle vigenti Ordinanze comunali, nonché su eventuali pericoli e sugli orari e sui servizi erogati e relativi costi;

ART. 10 VIOLAZIONI

10.1    E’ fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

10.2    I contravventori della presente Ordinanza sono sanzionabili al pagamento di una somma da  Euro 25,00 ad Euro 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato, e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento (DLgs,267/2000, art.7-bis ).

ART. 11

ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE – DISCIPLINA DELLA PESCA _ ACQUASOOTER O MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI – NOLEGGIO ED UTILIZZO –  NORME DI COMPORTAMENTO CORRIDOI DI LANCIO A MARE – NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

11.1    La competenza disciplinare per quanto concerne ogni tipologia di attività che verrà svolta in acqua è competenza dell’Autorità Marittima, pertanto si rimanda nel merito a quanto disposto:

 

  • nell’Ordinanza vigente dell’Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio – Circomare) e relativo Regolamento disciplinare del diporto nautico;
  • nell’Ordinanza n° 22 del 23-04-2007 emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma;

 ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI

12.1    E’ abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, per quanto in contrasto o comunque incompatibile con essa.

12.2    La presente ordinanza e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sabaudia, sul sito www.comune. sabaudia.latina.it – ed entrerà in vigore dopo 5 giorni dalla pubblicazione stessa;tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di potenziali destinatari del provvedimento stesso e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità preliminare ai sensi dell’art.8 co-3 della L.241/90;

12.3    Ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e smi, amministrazione competente al procedimento è il Comune di Sabaudia;  avverso la presente Ordinanza e gli atti del procedimento connessi è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9);

12.4    In calce alla presente ordinanza è fornita una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per l’utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze

12.5    Il Comando di Polizia Locale e tutti gli organi competenti al controllo del territorio sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

12.6    La presente Ordinanza è notificata a:

  1. 1.      Tutti i soggetti concessionari di aree demaniali marittime e titolari di punti di assistenza alla balneazione;
  2. 2.      Ente Parco Nazionale del Circeo;
  3. 3.      Coordinamento Territoriale per l’Ambiente Parco Nazionale del Circeo;
  4. 4.      Autorità Circondariale Marittima di Anzio – Delegazione di Spiaggia di Sabaudia;
  5. 5.      Comando Guardia di Finanza Sabaudia;
  6. 6.      Stazione Carabinieri Sabaudia;
  7. 7.      Comando Polizia Municipale;
  8. 8.      S.I.B. Sabaudia.

e comunicata per conoscenza a:

  1. 1.      Autorità Circondariale Marittima Anzio – Circolare;
  2. 2.      Comando Guardia di Finanza Squadriglia Navale Anzio – Via Porto Innocenziano Anzio;
  3. 3.      Stazione Carabinieri Borgo Grappa;
  4. 4.      Agenzia delle Dogane Gaeta;
  5. 5.      Polizia Squadra Nautica c/o Commissariato di Terracina;
  6. 6.      Prefettura di Latina;
  7. 7.      Regione Lazio – Ass.to Promozione Cultura, Spettacolo, Sport, Demanio;
  8. 8.      Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell’Ambiente;
  9. 9.      Vigili del Fuoco Latina;

10.  F.I.B.A. – Via Stradivari n°7 – 04100 Latina;

11.  Agenzia del Demanio Filiale Lazio sede di Roma

 

Sabaudia, 21/06/2010

 

 

 

 

Il Capo Settore Ambiente e Demanio Marittimo

Ing. Gianfranco Crippa 

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Appendice alla Ordinanza  Baneare n.02/2010

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

SE SEI UN BAGNANTE :

  • Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l’acqua è molto fredda o se la temperatura dell’acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
  • Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
  • Non fare il bagno in caso di assenza dell’assistenza ai bagnanti;
  • Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
  • Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
  • Quando segnali alle Forze dell’Ordine ed alla Guardia costiera un’emergenza : se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza paura le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all’arrivo del personale preposto o delle Forze dell’Ordine sul posto;
  • Se sei stato troppo tempo all’esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
  • Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che frequentmente precedono l’insolazione: ”leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce”;
  • Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
  • Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
  • Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l’assenza del bagnino)

SIGNFICATO DEGLI AVVISI CON BANDIERA

  • BANDIERA ROSSA ; pericolo nella balneazione per situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;
  • BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento;

 

NUMERI TELEFONICI UTILI:

Emergenza Sanitaria…118

Corpo Forestale dello Stato…1515

Guardia Costiera… 1530

Polizia di Stato…113

Carabinieri… 112

Vigili del Fuoco…115

Comune di Sabaudia…0773-514200

Comando Polizia Municipale… 0773-515543

Ufficio Demanio Marittimo Comunale… 0773-514262

 

Comune di Sabaudia – Settore Ambiente e Demanio Marittimo

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