Avviso pubblico – TA.S.I.
21 Maggio 2014
SETTORE IV – FINANZE E TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI LOCALI
INFORMAZIONI SULLA TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) – Anno 2018
NOVITA’ TA.S.I. 2018
La legge di stabilità 2016 (art.1 comma14 lettera b) ha escluso l’abitazione principale e sue pertinenze dal campo di applicazione TASI ad eccezione degli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9. Tale esclusione opera anche sulle fattispecie assimilate per legge e pre regolamento comunale.
ALIQUOTE TASI
ALIQUOTA |
TIPOLOGIA IMMOBILI |
CODICE TRIBUTO |
1,0 per mille |
Fabbricati rurali strumentali | 3959 |
1,0 per mille |
Abitazione principale Categoria A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze |
3958 |
2,5 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
3961 |
ESENTE |
Abitazione principale e pertinenze nonchè le fattispecie ad essa assimilate | 3958 |
ESENTE |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali |
3958 |
ESENTE |
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
3958 |
ESENTE |
Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal |
3958 |
ESENTE |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari |
3958 |
0 per mille | Tutti i fabbricati e le aree edificabili assoggettati ad aliquota imu del 10,60 per mille | 3961 3960 |
0 per mille |
Alloggi regolarmente assegnati ATER |
3961 |
SCADENZE
-
Acconto 18 GIUGNO 2018.
- Saldo entro il 17 DICEMBRE 2018.
COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO
PAGAMENTO DELLA TASI PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
2014 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, stabilisce che:
- a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d’uso; - se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non sono dovute ne l’IMU nè la
TASI.
Si rammenta ai contribuenti che per l’applicazione delle agevolazioni deve essere presentata
apposita dichiarazione a pena di decadenza dell’agevolazione stessa.